Nella pratica della falconeria e soprattutto
delle attività professionali come le esibizioni
al pubblico e il bird-control, devono essere
presi in considerazione i seguenti principali
punti legislativi:
-Legge sulla caccia
-Normativa CITES
-Regolamento su trasporto animali vivi
-Leggi sul benessere animale
Come si è già più volte ripetuto, oggi, se in
Italia è legalmente possibile praticare la
falconeria, si deve ringraziare la legge
nazionale sulla caccia 157 del 1992 ma questa
legge pone dei vincoli ai falconieri, che
limitano moltissimo la pratica. I vincoli
possono avere effetti anche molto dannosi, sia
per chi si occupa di didattica e dimostrazioni
al pubblico sia, soprattutto, per chi si occupa
di bird-control usando rapaci addestrati. Tutti
i problemi derivano dal fatto che il falconiere
deve rispettare le stesse restrizioni dei
cacciatori: è possibile infatti far volare un
rapace libero solo se si è in possesso di porto
d’armi per arma ad un colpo e licenza di caccia,
è possibile far volare libero un rapace solo
durante la stagione della caccia
(settembre-febbraio), solo nei giorni e negli
orari consentiti e solo nelle zone di territorio
consentite. Ciò, come è facile capire, pone
moltissimi limiti sia a chi pratica la
falconeria alternativa ma soprattutto a chi si
occupa di esibizioni al pubblico o bird-control.
Tali restrizioni non si applicano invece se i
rapaci vengono solo “detenuti” ma non fatti
volare liberi; ma anche in questo caso, negli
ultimi anni, le Regioni e/o le Provincie e/o i
Comuni si stanno dotando di legislazioni
apposite per il benessere animale: tali
legislazioni, in molti casi vietano di tenere i
rapaci legati o anche chiusi nei trasportini.
Chi usa i rapaci per lavoro inoltre spesso si
troverà a trasportarne diversi in macchina,
anche per lunghi tragitti e magari spostandosi
da una Provincia o da una Regione all’altra: in
questo caso il falconiere è tenuto a rispettare
i regolamenti di veterinaria in merito sia ai
certificati veterinari dei rapaci stessi sia
all’idoneità del veicolo per il trasporto di
animali
(regolamento CE 1/2005 “sulla protezione degli
animali durante il trasporto e le operazioni
correlate”). Infine, come è ormai assodato, non
possono essere usati rapaci catturati in natura,
ma solo provenienti da appositi allevamenti
certificati; i rapaci devono essere nati in
cattività, possedere un anellino inamovibile
alla zampa collegato al relativo documento
secondo la regolamentazione CITES.
Dunque i falconieri che praticano esibizioni al
pubblico o birdcontrol DEVONO rispettare tutte
le normative correnti riguardanti i rapaci
citate precedentemente; questo però implica il
fatto che si presentino numerosissimi limiti,
non sempre superabili: secondo al legge sulla
caccia, per esempio, sia la pratica del
bird-control che delle esibizioni al pubblico
sono sempre ILLEGALI poiché praticate in
periodi, orari, luoghi dove la caccia non è
consentita e, inoltre, molto spesso, i
falconieri stessi non sono in possesso di
regolamentare porto d’armi e licenza di caccia.
È possibile superare questo limite accordandosi
di volta in volta con le Province ed ottenendo
degli speciali permessi per il volo libero dei
falchi “a scopo addestramento”; falconieri che
praticano esibizioni di falconeria o
bird-control senza porto d’armi e licenza di
caccia e senza questi speciali permessi di volo
della provincia sono ILLEGALI. Il trasporto dei
rapaci deve seguire le normative veterinarie e
sul benessere animale citate in precedenza.
Durante il volo libero dei falchi, sia per
esibizioni al pubblico sia, soprattutto, per
birdcontrol, non deve MAI verificarsi
predazione, sia su specie “cacciabili” sia,
soprattutto, su specie protette; i falchi
utilizzati per queste applicazioni dunque devono
essere correttamente addestrati con le tecniche
di falconeria alternativa onde evitare che il
loro istinto predatorio si manifesti su animali
vivi. Infine, durante le esibizioni al pubblico,
i falconieri (e gli organizzatori!) devono
accertarsi che vengano rispettate le normative
(locali o nazionali) sul benessere animale:
spesso tali normative VIETANO di tenere gli
animali legati e/o dentro i trasportini non
adeguati e devono, di volta in volta, essere
trovate delle soluzioni (deroghe, permessi
speciali, soluzioni alternative, etc.).
Testi e foto © by Hyerax (hyerax@gmail.com)
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