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 La legge

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E' importante che ci si muova sempre nell'assoluto rispetto delle leggi sia internazionali che nazionali e regionali/provinciali.

 

La legislazione che regolamenta i falchi in cattività può essere divisa in 4 parti fondamentali: 1) Leggi che regolano gli aspetti veterinari ed igienici degli allevamenti 2) Leggi che regolamentano il benessere fisico degli animali (contro il maltrattamento degli animali) 3) Leggi che regolamentano la detenzione dei rapaci in cattività (CITES) 4) Leggi che regolamentano l’attività venatoria (per chi usa i rapaci per andare a caccia).

La legge italiana che regolamenta la falconeria è la legge nazionale sulla caccia 157/92; è grazie a questa legge se oggi la falconeria in Italia può ancora essere praticata. Ma proprio perchè esiste questa legge, i falconieri sono soggetti a dei vincoli: andare a caccia con i rapaci in Italia richiede una Licenza di Caccia e, di conseguenza,  un Porto d'Armi per armi ad un colpo (come per la caccia con l’arco). Seguendo scrupolosamente il testo di legge, anche se un falconiere sta semplicemente addestrando il suo falco ma non sta cacciando, può essere punito e multato in quanto in "atteggiamento venatorio".

Il rapace o i rapaci che acquistate devono essere nati in cattività da almeno due generazioni e ciò deve essere dimostrato dalla presenza di un anellino inamovibile (che viene messo quando l’animale è ancora piccolo e poi non può più essere tolto) con un codice che deve corrispondere al codice presente nel certificato di nascita o nel documento CITES. La presenza dell’anellino e del certificato di nascita e/o CITES è obbligatoria. Se il rapace acquistato non possiede queste due caratteristiche dobbiamo rifiutarlo, perché vuol dire che è illegale. Oggi infatti è assolutamente vietato detenere in cattività rapaci provenienti direttamente dallo stato selvatico (catturati o recuperati), gli unici rapaci che possiamo tenere in cattività per falconeria o riproduzione sono appunto quelli nati in cattività da almeno 2 generazioni. Una volta acquistato il rapace bisogna denunciarlo all’ufficio del corpo forestale del proprio distretto, il quale provvederà a fornirci un registro che dovremo utilizzare per tutte le transizioni che faremo nella nostra carriera di falconiere o riproduttore di rapaci.

Spero di avere riassunto adeguatamente la situazione, comunque per tutte le spiegazioni esatte consultate direttamente i testi delle leggi riportate qua di seguito. Prima di concludere questa sezione, vorrei ricordarvi che gran parte delle volte il personale che esegue controlli è assolutamente ignorante in materia e toccherà a voi spiegare per bene cosa state facendo e dimostrare la vostra legalità.

In ogni caso viste le frequenti difficoltà nell'interpretare la legislazione corrente e visti i continui aggiornamenti alle leggi consiglio fortemente per risolvere ogni dubbio di contattare il locale ufficio CITES o del corpo forestale dello stato.

 

 

Testi e foto © by Hyerax (hyerax@gmail.com) e www.falconeria.info

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