E' importante che ci si muova sempre
nell'assoluto rispetto delle leggi sia
internazionali che nazionali e
regionali/provinciali.
La legislazione che regolamenta i falchi in
cattività può essere divisa in 4 parti
fondamentali: 1) Leggi che regolano gli aspetti
veterinari ed igienici degli allevamenti 2)
Leggi che regolamentano il benessere fisico
degli animali (contro il maltrattamento degli
animali) 3) Leggi che regolamentano la
detenzione dei rapaci in cattività (CITES) 4)
Leggi che regolamentano l’attività venatoria
(per chi usa i rapaci per andare a caccia).
La
legge italiana che regolamenta la falconeria è
la legge nazionale sulla caccia 157/92; è grazie
a questa legge se oggi la falconeria in Italia
può ancora essere praticata. Ma proprio perchè
esiste questa legge, i falconieri sono soggetti
a dei vincoli: andare a caccia con i rapaci in
Italia richiede una Licenza di Caccia e, di
conseguenza, un Porto d'Armi per armi ad un
colpo (come per la caccia con l’arco). Seguendo
scrupolosamente il testo di legge,
anche se un falconiere sta semplicemente
addestrando il suo falco ma non sta cacciando,
può essere punito e multato in quanto in
"atteggiamento venatorio".
Il rapace o i rapaci che acquistate devono
essere nati in cattività da almeno due
generazioni e ciò deve essere dimostrato dalla
presenza di un anellino inamovibile (che viene
messo quando l’animale è ancora piccolo e poi
non può più essere tolto) con un codice che deve
corrispondere al codice presente nel certificato
di nascita o nel documento CITES. La presenza
dell’anellino e del certificato di nascita e/o
CITES è obbligatoria. Se il rapace acquistato
non possiede queste due caratteristiche dobbiamo
rifiutarlo, perché vuol dire che è illegale.
Oggi infatti è assolutamente vietato detenere in
cattività rapaci provenienti direttamente dallo
stato selvatico (catturati o recuperati), gli
unici rapaci che possiamo tenere in cattività
per falconeria o riproduzione sono appunto
quelli nati in cattività da almeno 2
generazioni. Una volta acquistato il rapace
bisogna denunciarlo all’ufficio del corpo
forestale del proprio distretto, il quale
provvederà a fornirci un registro che dovremo
utilizzare per tutte le transizioni che faremo
nella nostra carriera di falconiere o
riproduttore di rapaci.
Spero di avere riassunto adeguatamente la
situazione, comunque per tutte le spiegazioni
esatte consultate direttamente i testi delle
leggi riportate qua di seguito. Prima di
concludere questa sezione, vorrei ricordarvi che
gran parte delle volte il personale che esegue
controlli è assolutamente ignorante in materia e
toccherà a voi spiegare per bene cosa state
facendo e dimostrare la vostra legalità.
In ogni caso viste le frequenti difficoltà
nell'interpretare la legislazione corrente e
visti i continui aggiornamenti alle leggi
consiglio fortemente per risolvere ogni dubbio
di contattare il locale ufficio CITES o del
corpo forestale dello stato.
Testi e foto © by Hyerax (hyerax@gmail.com)
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